È possibile beneficiare del bonus ristrutturazione per interventi su fabbricati rurali che poi verranno utilizzati come abitazioni? Sul punto è intervenuto il Fisco, che ha fornito i suoi chiarimenti e ha precisato in quali casi si può richiedere la detrazione del 50% prevista per le ristrutturazioni edilizie. Si ricorda che l’agevolazione fiscale è stata prorogata dalla legge di Bilancio 2022 al 31 dicembre 2024. Vediamo quanto spiegato.
A Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, è stato domandato: “Mi confermate che posso richiedere le detrazioni del 50% previste per le ristrutturazioni edilizie per interventi su un immobile attualmente accatastato come fabbricato rurale ma che al termine dei lavori sarà utilizzato come abitazione?”.
Nel fornire la sua risposta, il Fisco ha innanzitutto ricordato che “gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente (articolo 31, comma 1, lettera d, della legge n. 457/1978)”.
La detrazione di imposta del 50% si può usufruire per questi interventi, anche se vengono eseguiti su un immobile non residenziale, a patto che ci siano tutti i requisiti richiesti per la concessione del beneficio fiscale e che nel provvedimento amministrativo di autorizzazione ai lavori di ristrutturazione risulti esplicitamente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d’uso dell’immobile ristrutturato, quindi da fabbricato rurale ad abitativo.
Via libera, dunque, al bonus ristrutturazione per i fabbricati rurali, a condizione che siano presenti i requisiti richiesti per la concessione del beneficio fiscale e che nel provvedimento amministrativo di autorizzazione ai lavori di ristrutturazione risulti esplicitamente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d’uso dell’immobile ristrutturato.
Bonus ristrutturazione 50, chi può beneficiarne
A poter usufruire del bonus ristrutturazione al 50% sono i contribuenti soggetti all’Irpef, residenti o meno nel territorio dello Stato, che sostengono le spese di ristrutturazione. Nello specifico:
- proprietari o nudi proprietari;
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- locatari o comodatari dell’immobile;
- soci di cooperative a proprietà divisa (in qualità di possessori), assegnatari di alloggi e, previo consenso scritto della cooperativa che possiede l’immobile, soci di cooperative a proprietà indivisa (in qualità di detentori);
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
- soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Ma, sostenendo le spese ed essendo intestatari di bonifici e fatture, anche:
- il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
- il componente dell’unione civile (la legge n. 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone dello stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili);
- il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.
Bonus ristrutturazione 2024, per quali interventi
I lavori sulle singole unità immobiliari per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono interventi di:
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia.
Non sono ammessi al beneficio fiscale delle detrazioni gli interventi di manutenzione ordinaria (spettanti solo per i lavori condominiali), a meno che non facciano parte di un intervento più vasto di ristrutturazione.